Art. 5.
(Abolizione di autorizzazioni sanitarie
per le imprese alimentari).

      1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

          a) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

          b) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo

 

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1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari.